Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Tutela del risparmiatore e polizze Unit-Linked. Le questioni ancora aperte dopo le decisioni della CGE (di Simona Scuderi, Assegnista di ricerca in Diritto privato – Università degli Studi di Messina.)


Nei contratti assicurativi Unit-Linked, il tema della responsabilità dell’intermediario assicurativo per l’inosservanza degli obblighi informativi si è posto al centro di una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, a causa della natura “ibrida” della fattispecie che, sebbene finalizzata a realizzare una prestazione assicurativa, si pone sul confine con il contratto di finanziamento. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked, considerato, peraltro, che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita non contiene delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In questo contesto si inserisce il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha rideterminato il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al risparmiatore che, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, devono includere dei puntuali riferimenti alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi. Peraltro, la Corte di Giustizia UE, è intervenuta anche sul piano dei rimedi, operando l’accostamento delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi.

Savers' protection and Unit-Linked policies. The questions still open after the ECJ's decisions

In unit-linked insurance contracts, the issue of the insurance intermediary's liability for failure to comply with disclosure requirements has been at the center of a widely debated question in doctrine and jurisprudence, due to the “hybrid” nature of the case, which, although aimed at realizing an insurance benefit, is on the borderline with the financing contract. The investment that such policies make, in fact, claims a more specific protection towards consumers whose premiums will be invested in securities or financial instruments. Central, therefore, becomes the content of the information in the context of unit-linked contracts, considering, moreover, that the directive on the subject of life insurance does not contain specific and adequate provisions for the type of negotiation that is configured in this case. This is the context of the recent orientation of the European Court of Justice, which has redetermined the content of the information that must be communicated to the saver, which, from the perspective of transparency and effectiveness of protection, must include punctual references to the specific characteristics of the investments and the related risks. Moreover, the EU Court of Justice, has also intervened on the level of remedies, operating the juxtaposition of sanctions provided for unfair commercial practices to private contractual instruments in case of violation of information obligations by insurance intermediaries.

COMMENTO

Sommario:

1. Sul confine tra causa assicurativa e causa finanziaria: il caso delle polizze Unit-Linked - 2. I problemi di tutela del risparmiatore nei contratti collettivi di assicurazione Unit-Linked - 3. Il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione collettivo può essere definito “parte contraente”? - 4. Il contenuto degli obblighi di informazione nei contratti Unit-Linked - 4.1. (Segue). L’importanza del tempo dell’informazione - 5. La responsabilità dell’intermediario assicurativo in caso di violazione degli obblighi di informazione - 6. Conclusioni - NOTE


1. Sul confine tra causa assicurativa e causa finanziaria: il caso delle polizze Unit-Linked

I contratti Unit-linked rappresentano una categoria negoziale intorno alla quale sono sorte diverse questioni per il particolare atteggiarsi dell’elemento causale, che presenta elementi di natura assicurativa e allo stesso tempo carattere spiccatamente finanziario [1]. Le Unit-Linked, infatti, sono contratti collettivi di assicurazione sulla vita che attuano un investimento finanziario, ragion per cui la prestazione assicurativa diventa strettamente connessa all’andamento delle quote di fondi di investimento. In pratica, l’assicurato effettua il versamento di premi regolari, come per una polizza tradizionale, ma la rendita o controprestazione finale dipende dal valore dei fondi di investimento in cui i suddetti premi sono stati convertiti. Ciò, espone il risparmiatore ai rischi connessi agli investimenti medesimi. Sebbene la Unit-Linked abbia uno scopo previdenziale, se al momento del riscatto le quote dei fondi hanno perso parte del loro valore iniziale, l’assicurato potrebbe ottenere una controprestazione di valore negativo con conseguente perdita di una percentuale del capitale investito. >Gli aspetti che caratterizzano le Unit-linked hanno sollevato diverse questioni circa la loro riconducibilità nell’alveo dei contratti di assicurazione, poiché, come è stato osservato, si tratta di polizze a capitale variabile e i rischi non sono connessi alla vita dell’assicurato ma all’andamento di strumenti e mercati finanziari. Tale circostanza incide sull’elemento principale che traccia la linea di confine tra prodotto assicurativo e prodotto d’investimento: la garanzia del capitale investito [2]. La questione sulla natura giuridica delle Unit-linked è stata al centro del dibattito e ha sollevato notevoli contrasti nel panorama dottrinale e giurisprudenziale [3] in quanto si è posto il problema di individuare la causa di tali fattispecie negoziali, al fine di delinearne la regolamentazione e di capire se applicare la normativa propria dei contratti assicurativi o considerali negozi di natura finanziaria. In dottrina si sono formate due correnti di pensiero. Secondo una prima ricostruzione il contratto avrebbe natura esclusivamente assicurativa in quanto realizzerebbe il sinallagma tipico dei negozi assicurativi, ovvero il versamento del premio da parte dell’assicurato in cambio della [continua ..]


2. I problemi di tutela del risparmiatore nei contratti collettivi di assicurazione Unit-Linked

L’attenzione verso la tutela del risparmiatore nei contratti di assicurazione collettiva Unit-Linked è rafforzata da due recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea [13] che è intervenuta per risolvere alcune questioni sorte sul piano dell’informazione precontrattuale e della responsabilità dell’intermediario assicurativo, strettamente connesse alla natura “ibrida” e fortemente discussa dei prodotti assicurativi collegati a fondi di investimento. Appare opportuno ripercorrere brevemente i termini delle vicende controverse. A seguito dell’adesione ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita Unit-linked, stipulato tra un’impresa (intermediaria) e la compagnia assicurativa, alcuni consumatori – che all’atto di adesione si impegnavano a versare regolarmente premi mensili a fronte delle prestazioni assicurative– decidevano di risolvere i rapporti assicurativi, ma ricevevano, inaspettatamente, circa un terzo dei premi versati, al netto delle spese di liquidazione. Ritenevano, pertanto, di essere stati vittime di pratiche commerciali sleali, poiché al momento del­l’ade­sione non avevano ricevuto esaustive informazioni sulla natura dei fondi di investimento collegati alle polizze Unit-linked né sulla circostanza che, in caso di perdita di valore del fondo, non avrebbero recuperato una percentuale consistente delle somme versate alla compagnia [14]; agivano, quindi, in giudizio per la declaratoria di nullità dell’atto di adesione e, eventualmente, anche del contratto di assicurazione, con richiesta di rimborso integrale dei premi versati. Lo studio sulle Unit-linked torna al centro del dibattito per l’incidenza che queste particolari tipologie di polizze assicurative esercitano sul piano dell’informazione precontrattuale e anche per una serie di problemi di natura applicativa connessi alla presenza di elementi di investimento all’interno della prestazione assicurativa. Sotto questo profilo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha offerto un notevole contributo per la ricostruzione del quadro –composito e multiforme– all’interno del quale si inseriscono le Unit-linked che, verosimilmente, non possono essere definite alla stregua delle tradizionali assicurazioni sulla vita, considerati gli investimenti realizzati dalla [continua ..]


3. Il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione collettivo può essere definito “parte contraente”?

 In particolare, una questione di centrale rilevanza, è quella relativa alla posizione assunta dai consumatori che aderiscono ad un contratto collettivo [15] Unit-Linked stipulato tra l’impresa di assicurazione e l’im­presa contraente, dovendosi chiarire se a seguito dell’atto di adesione, possano essere considerati anch’essi parti dell’accordo contrattuale e, conseguentemente, destinatari in materia di informazioni previste nell’art. 36, par. 1, della direttiva sule assicurazioni sulla vita, Dir. 2002/83/CE [16]. Tale norma prescrive l’obbligo informativo [17] a favore della parte contraente dell’assicurazione. Se, quindi, ci si attiene rigorosamente alla formulazione letterale della disposizione, gli unici destinatari dell’infor­ma­zione sarebbero i soli sottoscrittori del contratto e, nel caso di specie, l’impresa contraente, e non anche i consumatori che aderiscono successivamente all’operazione negoziale oggetto della già avvenuta stipulazione [18]. Tuttavia, la rigida applicabilità della disposizione è stata messa in discussione a causa della particolarità del contratto concluso nella fattispecie in esame, che presenta caratteristiche peculiari sia sotto un profilo strutturale che sul piano degli effetti. I contratti assicurativi in questione, infatti, realizzano forme di distribuzione assicurativa e sono contraddistinti da uno schema flessibile, cioè collettivo e aperto [19]. Sebbene l’accordo sia negoziato da un soggetto che assume il ruolo di parte contraente – e che, peraltro, può anche non essere il portatore dell’interesse assicurato – al contratto possono aderire successivamente altri soggetti che, di conseguenza, diventano beneficiari dell’operazione negoziale ad esso sottesa, quindi “assicurati”. Tale dinamica negoziale incide sull’atteggiarsi degli effetti del contratto di assicurazione, che si spiegano non solo nei confronti dello stipulante ma altresì nei confronti dei consumatori che manifestano la volontà di accettare l’offerta assicurativa attraverso la sottoscrizione dell’adesione. Chiaramente, la lettura restrittiva dell’art. 36, par.1 della direttiva, osta ad una piena ed effettiva tutela di tali consumatori poiché, considerato che non potrebbero considerarsi “parti [continua ..]


4. Il contenuto degli obblighi di informazione nei contratti Unit-Linked

Al centro del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si pone il tema della tutela precontrattuale dei consumatori nei contratti Unit – Linked [22]. Alla luce della complessità delle operazioni negoziali oggetto delle polizze assicurative in questione, considerato, altresì, il ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari, è sembrato logico domandarsi se non fosse necessario predisporre una tutela specifica e più rigorosa sul piano dell’informazione [23] per i sottoscrittori – o beneficiari – delle Unit – Linked, che preveda obblighi più stringenti in capo agli intermediari assicurativi, sia con riguardo all’aspetto contenutistico che in relazione al profilo temporale [24]. I consumatori che aderiscono al contratto assicurativo diventano beneficiari delle prestazioni della compagnia assicurativa a fronte del versamento di premi regolari. A differenza di ciò che accade nei contratti assicurativi che presentano uno schema tradizionale, nel caso delle Unit-linked, i diritti degli assicurati sono fortemente condizionati dall’andamento dell’investimento. Il collegamento tra il contratto di assicurazione e il fondo d’investimento qualifica la prestazione del negozio assicurativo come polizza a capitale variabile e, pertanto, i rischi che ne derivano sono connessi alle caratteristiche degli strumenti finanziari che compongono le attività di contropartita del contratto. In tale assunto si inserisce la questione della portata applicativa dell’art. 36, par. 1 della Direttiva, in quanto la norma prevede che l’informazione ricada solo sulla indicazione della natura degli strumenti finanziari e non anche sull’entità dei rischi connessi all’investimento. Al riguardo, la giurisprudenza europea ha osservato che la limitazione della informazione alla sola indicazione del tipo di strumenti finanziari si pone in aperto contrasto con le istanze di tutela dei consumatori assicurati e che, pertanto, la disposizione contenuta nell’art. 36 par. 1 della Direttiva dovesse essere letta in una prospettiva di ampia contestualizzazione, ovvero in rapporto sia con il caso concreto e, soprattutto, con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nella Direttiva [25]. La Corte di Giustizia UE, nell’orbita di una interpretazione sistematica della disposizione, ha “riempito” il [continua ..]


4.1. (Segue). L’importanza del tempo dell’informazione

Nella prospettiva di rafforzare il sistema di tutela dei risparmiatori nelle operazioni di assicurazione e di investimento, la giurisprudenza europea ha riservato particolare attenzione al momento in cui al consumatore vengono rese le indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti assicurativi e delle operazioni di investimento [30]. Data la peculiarità della fattispecie, non è sufficiente che le informazioni siano richiamate nel contesto dell’atto negoziale né che siano comunicate prima della sottoscrizione della proposta di adesione, ma è necessario garantire un “tempo utile” che vada a scandire la fase precontrattuale, al fine di consentire al consumatore di operare una scelta consapevole tra i diversi prodotti assicurativi disponibili e di optare per quello più consono alle sue esigenze [31]. Tuttavia, si osserva che il principio espresso dal più recente orientamento della CGE, già consolidato nella giurisprudenza europea, non individua l’effettiva collocazione temporale delle informazioni e lascia gli Stati membri liberi di decidere i termini di adempimento dei relativi obblighi da parte dei professionisti e quanto tempo occorra effettivamente al consumatore per valutare con cognizione di causa il merito del­l’in­ve­stimento. Forse, sotto tale profilo, si poteva valorizzare il rapporto tra consenso e informazione con una serie di previsioni più specifiche in merito alla fase temporale in cui questa deve essere resa. In dottrina, è stato osservato come in questo contesto sia necessario fornire una serie di indicazioni tecniche riguardanti le operazioni d’investimento che consentano al consumatore di valutare la convenienza del negozio assicurativo [32]. Pertanto, in analogia con quanto previsto in tema di contratti di credito ai consumatori, forse, nella prospettiva della realizzazione di un’ampia ed efficace tutela dei contraenti dell’assicurazione, si potrebbe anche qui fare ricorso alla c.d. informazione pubblicitaria, che si colloca in un tempo esterno al contratto, vale a dire ancora prima dell’avvio delle trattative. Si tratta, cioè, di una informazione generale e messa a disposizione del pubblico e non del singolo consumatore, e ciò consentirebbe a chi vuole assicurarsi, di comparare i diversi prodotti assicurativi d’investimento e di scegliere quello più confacente alle [continua ..]


5. La responsabilità dell’intermediario assicurativo in caso di violazione degli obblighi di informazione

 Le questioni più spigolose si pongono sul piano dei rimedi poiché la direttiva 2002/83 non determina quali conseguenze derivino dalla violazione totale o parziale dell’obbligo informativo precontrattuale [33]. Ciò ha causato una serie di problemi, considerato che nel contesto delle vicende controverse oggetto delle decisioni della Corte di Giustizia, i consumatori lamentavano che al momento della cessazione del rapporto assicurativo, si vedevano restituire dalla compagnia assicurativa somme largamente inferiori rispetto a quanto versato, senza essere stati previamente informati delle caratteristiche precipue degli strumenti finanziari e sui rischi degli investimenti. Chiedevano, per tale ragione, il rimborso dei premi versati e la nullità del contratto di assicurazione. Anche sotto questo profilo, l’art. 36, par. 1 della direttiva fa da sfondo solo a considerazioni di ordine generale che chiaramente non offrono un adeguato supporto al ruolo rivestito dall’informazione nell’ambito dei contratti Unit-Linked, ove anche l’omissione di un dettaglio può influenzare la scelta del consumatore. Al riguardo, il recente orientamento della Corte di giustizia suggerisce l’accostamento dei rimedi previsti per l’inadempimento degli obblighi contrattuali ai rimedi privatistici disposti in tema di pratiche commerciali sleali [34]. Prendendo le mosse dalla nozione di pratica commerciale sleale [35] che comprende sia le pratiche di natura commerciale sia quelle che hanno un nesso diretto con la promozione, la vendita e la distribuzione di prodotti ai consumatori, le comunicazioni fornite dall’impresa intermediaria rientrerebbero nelle attività che tali imprese svolgono a livello professionale e, quindi, possono essere considerate pratiche commerciali ai sensi della direttiva 2005/59/CE. In questo contesto, appare evidente come la violazione degli obblighi di informazione configuri una pratica commerciale sleale con conseguente responsabilità in capo all’impresa assicurativa [36], poiché ogni informazione non data rappresenta un’omissione ingannevole se il suo contenuto risulta rilevante e decisivo al fine della decisione commerciale [37]. È chiaro che il collegamento alla disciplina prevista in tema di pratiche commerciali scorrette e ai relativi rimedi rafforza la tutela dell’investitore, il quale [continua ..]


6. Conclusioni

L’indagine sulle polizze assicurative Unit-Linked fa emergere un quadro piuttosto complesso e multiforme. Il problema si è posto principalmente in quanto la controversa natura di tali fattispecie negoziali, caratterizzate da una componente finanziaria che incide sulla causa assicurativa, ha determinato la necessità di rivedere la disciplina che le regola, considerato che sebbene abbiano ad oggetto una polizza assicurativa, non possono essere considerate sic et simpliciter alla stregua delle tradizionali assicurazioni. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked e, com’è stato osservato dalla giurisprudenza europea, non sembra che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita contenga delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In realtà, sembra emergere un vero e proprio vuoto normativo in materia. Per tale ragione, le recenti decisioni della Corte di Giustizia UE hanno rivestito un’importanza fondamentale in quanto hanno definito l’ambito di operatività degli obblighi di informazione di cui i consumatori che aderiscono al contratto collettivo di assicurazione devono essere destinatari per il solo fatto che beneficiano delle prestazioni assicurative, a prescindere dalla circostanza che siano sottoscrittori dell’accordo negoziale e quindi “parti contrattuali”. In particolare, sono state delineate in modo dettagliato le informazioni da comunicare ai consumatori, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, quindi facendo puntuale riferimento alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi. Peraltro, a rafforzare il sistema dei rimedi è stato l’accostamento, operato dalla Corte di Giustizia UE, delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi. E ciò ha avuto indubbiamente un forte impatto sul piano dell’efficacia delle tutele in un ramo del settore assicurativo ove si inserisce il rischio finanziario degli investimenti che [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2024