Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Pandemia e diritto privato (di Tommaso Belfiore, Dottore in Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli Federico II)


Il presente contributo intende fornire un inquadramento dogmatico e normativo dell’impatto della pandemia da Covid-19 sul sistema generale del diritto civile. In tal senso, saranno esaminati i principali provvedimenti adottati dal legislatore dell’emergenza per poi soffermarsi sulle principali pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quelle riguardanti una categoria contrattuale molto colpita dalla crisi economica, ossia il contratto di locazione.

Pandemic and private law

This contribution intends to provide a dogmatic and normative framework of the impact of the Covid-19 pandemic on the general system of civil law. In this sense, the main measures adopted by the emergency legislator will be examined and then dwell on the main jurisprudential rulings and those concerning a contractual category very affected by the economic crisis, namely the lease.

COMMENTO

Sommario:

1. Il diritto civile all’epoca dell’emergenza sanitaria - 2. I provvedimenti adottati dal legislatore pandemico - 3. La giurisprudenza emergenziale - NOTE


1. Il diritto civile all’epoca dell’emergenza sanitaria

Lo stato di emergenza [1] in cui versava l’Italia, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha imposto una revisione transeunte del contemperamento tra i diritti dei singoli e l’interesse della collettività. In questo contesto, sembra ragionevole ritenere che il diritto civile necessiti di un adeguamento, in rispondenza alle esigenze dei consociati. Una parte della dottrina, seguendo impostazioni solidaristiche, ha osservato che le norme vigenti in materia di obbligazioni e contratti non sono in grado di fronteggiare la nuova situazione socio-economica [2]. Infatti, il contatto tra le persone è alla base dell’insieme dei rapporti giuridici tra le stesse intercorrenti, dal momento che essenza della nozione di rapporto è l’interazione tra almeno due soggetti, ossia tra il creditore e il debitore [3]. Ora, poiché l’emergenza del periodo non permette di tenere determinati comportamenti, è evidente come il rapporto obbligatorio risenta dell’accennata situazione, tanto da rendere necessario l’intervento del legislatore. Gli ordinamenti giuridici sono stati indotti dalla situazione emergenziale, in primo luogo, a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia con misure di contenimento, implicanti significative limitazioni delle libertà personali (come quella di circolazione), giustificate dall’intento di tutelare la salute dei consociati, e, in secondo luogo, ad attenuare, per quanto possibile, le ripercussioni della pandemia sull’economia globale. Ciò ha imposto una costante ricerca di equilibrio nel rapporto tra individuo e collettività, l’interesse della quale è stato considerato spesso preminente [4]. La marcata eccezionalità della pandemia ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a verificare se il diritto civile, nel suo specifico settore relativo alle obbligazioni e ai contratti, possa atteggiarsi in termini diversi dal modo in cui è stato tradizionalmente concepito dagli interpreti. In particolare, sono sorti dubbi sul modo in cui esso opera, cioè con «un’apparente impermeabilità ovvero insensibilità alle vicende contingenti» [5]. A tal proposito, sembra condivisibile l’opinione di chi ritiene che, alla fine della pandemia, le conseguenze economiche per i singoli saranno notevoli [6]. Sul punto, pare opportuno domandarsi se, a fronte [continua ..]


2. I provvedimenti adottati dal legislatore pandemico

Le reazioni alla pandemia predisposte dallo Stato rispondono, da una parte, alla necessità di fronteggiare la crisi sanitaria, riducendo al minimo le ospedalizzazioni e i decessi, e, dall’altra, alla necessità di contenere gli effetti della stessa sull’economia globale [18]. Il Governo italiano, dopo aver proclamato lo stato di emergenza, come definito dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile [19], ha adottato il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» [20], convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13. Con il decreto in questione le «autorità competenti» [21] sono state autorizzate ad adottare misure di contenimento e gestione dell’emergenza (art. 1), specificando forma e limiti del campo dell’intervento [22]. Sulla base della «fonte legittimante» [23] sopra richiamata, con il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ha preso avvio l’adozione di una serie di misure di contenimento, per impedire la diffusione del coronavirus, sempre più restrittive su tutto il territorio nazionale [24]. L’art. 1 del citato decreto ha stabilito che, nei comuni nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si sia conosciuta la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni opportuna misura al fine di contrastare la diffusone del virus. Il decreto ha previsto alcune misure da impiegare per contrastare l’espandersi della malattia, come l’adozione del divieto di allontanamento o di accesso nel comune o nell’area interessati dal contagio, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva degli individui che avessero avuto contatti stretti con eventuali contagiati, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, con esclusione di quelli che commerciano beni di prima necessità, la limitazione e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, nonché quella delle attività lavorative per le imprese e gli abitanti dei comuni o aree interessate dal contagio [25]. Posto che controllare una pandemia significa appiattire la curva dei contagi, la decretazione d’urgenza, attuativa [continua ..]


3. La giurisprudenza emergenziale

La generalizzata incertezza in ordine all’individuazione dell’esatto compendio di strumenti utilizzabili ai fini della rimozione, nella dinamica contrattuale, degli effetti pregiudizievoli discendenti dall’emergenza pandemica, trova riscontro nella consistente eterogeneità delle posizioni che sono state assunte in àmbito giurisprudenziale. Infatti, l’avvento della pandemia e la propagazione dei perturbamenti da essa prodotti al­l’equilibrio dei contratti anteriormente stipulati hanno generato una cospicua mole di liti in sede giurisdizionale, oggetto di soluzioni differenti, non soltanto sul versante applicativo, ma altresì in punto di orientamenti dogmatici e assiologici caratterizzanti ciascuna decisione. Per procedere a un esame delle principali pronunce di merito, sembra opportuno effettuare alcune premesse di carattere generale riguardanti gli istituti disciplinati dal codice civile, allo scopo di individuare le sopravvenienze nel fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale. La gestione delle sopravvenienze contrattuali riposa anzitutto sul combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. Il primo di questi due articoli regola gli effetti, sulla vita dell’obbligazione, dell’integrazione di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Effetti, questi, che si condensano nell’estinzione del vincolo obbligatorio, stante l’obiettiva impossibilità, per il debitore, di realizzare il contegno utile a soddisfare l’interesse del creditore [56]. Il secondo, invece, disciplina gli effetti che l’art. 1256 cod. civ. esplica nei riguardi di uno dei due lati del rapporto obbligatorio generato dal contratto. La parte obbligata alla prestazione divenuta successivamente impossibile risulta automaticamente liberata in conseguenza del verificarsi di una causa di impossibilità derivata da un evento irreversibile. Circostanza, questa, che determina, nel caso in cui la fonte dell’obbligazione coincida con un titolo negoziale sinallagmatico, un’amputazione di una parte del rapporto obbligatorio, destinato all’automatica estinzione in ragione della sopravvenienza maturata. Invece, l’impossibilità derivante da un evento transitorio ha l’effetto di sospendere il rapporto obbligatorio, con la conseguenza che il debitore è esonerato da responsabilità [57]. Questo si [continua ..]


NOTE