Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

Robotica medica, human enhancement e tutela dei fragili (di Eugenio Fazio, Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Messina)


Il saggio si occupa delle applicazioni dell'intelligenza artificiale in materia sanitaria, avuto riguardo al contesto europeo, e della tutela delle persone fragili con particolare riferimento alle pratiche di potenziamento umano alla luce del principio fondamentale di dignità umana.

Medical robotics, human enhancement and protection of vulnerable people

The essay deals with the applications of artificial intelligence in healthcare, with regard to the European context, and with the protection of vulnerable people with particular reference to human enhancement practices in the light of the fundamental principle of human dignity.

SOMMARIO:

1. Intelligenza artificiale, automazione sanitaria e prospettive di diritto europeo - 2. Human enhancement, mantenimento della condizione umana e tutela della dignità - NOTE


1. Intelligenza artificiale, automazione sanitaria e prospettive di diritto europeo

L’intelligenza artificiale assume un rilievo crescente nel settore sanitario, campo elettivo della vulnerabilità dell’essere umano, avuto riguardo alla elevata capacità di autoapprendimento e di autoprogrammazione della stessa, con funzioni non solo migliorative ma talora sostitutive delle performance di spettanza esclusiva una volta dell’ars medica, a fronte ora della emergente automazione sanitaria con conseguente declassamento del medico a controllore ex post del risultato della condotta del sistema “intelligente” [1]. Ciò comporta un ripensamento dell’autonomia deliberativa e decisionale del medico, che senza venir meno alla propria responsabilità deve utilizzare nel miglior modo possibile le risorse fornite dal sistema computazionale [2]. È noto come in ambito unionale con la Risoluzione del Parlamento europeo recante “Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” del 16 febbraio 2017 [3] la Commissione veniva invitata all’elaborazione di una proposta di direttiva idonea a regolare l’uso di robotica intelligente anche nel settore sanitario, trovando conferma il c.d. “human in command approach”, secondo cui in tale ambito era necessario che “la programmazione iniziale di cura e la scelta finale sull’esecuzione spettino sempre ad un chirurgo umano” [4]. Sul tema è intervenuto lo stesso Parlamento europeo con la Risoluzione del 20 ottobre 2020 recante “Raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale” [5], nella quale si afferma la necessità di “un quadro giuridico orizzontale e armonizzato, basato su principi comuni, per garantire la certezza giuridica, fissare norme uniformi in tutta l’Unione e tutelare efficacemente i valori europei e i diritti dei cittadini”; oltre all’adozione regolamentare di norme comuni sulla responsabilità per gli operatori dell’A.I., tenendo conto dell’autonomia, dell’opacità e della capacità di modifica dei sistemi “intelligenti”. Nella stessa Risoluzione si propone, seguendo le indicazioni del Libro Bianco in materia di Intelligenza Artificiale licenziato dalla Commissione nel febbraio 2020, di differenziare le nuove norme europee in materia di responsabilità da [continua ..]


2. Human enhancement, mantenimento della condizione umana e tutela della dignità

Date queste premesse sulla responsabilità da A.I. in ambito sanitario, in prospettiva unionale [13] ed interna [14], che non può prescindere da una analisi che tenga conto delle peculiarità dei robot, delle particolari funzioni e utilizzazioni, della diversificazione delle attività, non è il caso di soffermarsi in questa sede sulle note ricostruzioni teubneriane sullo status degli agenti software autonomi [15]. Si impone invece una considerazione più generale, a seguito della progressiva tecnologizzazione dell’uomo, sulla inviolabilità del corpo umano, sulle pratiche di potenziamento [16], di human enhancement secondo le istanze transumaniste nella duplice tipologia degli interventi “curativi” e “migliorativi” [17], sulla liceità di forme di stravolgimento corporeo conseguenti ad addizioni notevolmente invasive, e di prolungamento della vita o della coscienza anche dopo la morte del corpo nel solco dell’immortalità digitale [18]. Al di là delle pratiche di digitalizzazione della mente e della creazione in laboratorio di cervelli biologici autonomi, prospettiva che supera le stesse figure del cyborg-man o del cyborg-robot, appare ineludibile una riflessione sul mantenimento della condizione umana a fronte di una trasformazione identitaria frutto di uno snaturamento potenziativo-accrescitivo [19], dovendosi negare il diritto ad apportare al proprio corpo alterazioni tali da incidere sul patrimonio genetico e divenire in tal modo trasmissibili ereditariamente [20]; basti pensare agli algoritmi che “anticipano la parola” e “fotografano il pensiero”, con i conseguenti rischi di modificazione del pensiero stesso, e soprattutto alle pratiche di neuropotenziamento cerebrale ai fini del miglioramento delle abilità fisiche e cognitive [21]. È in gioco la nota dialettica tra il diritto alla vita e alla salute e quello al­l’autodeterminazione e il difficile bilanciamento tra i due valori. Tenuto poi conto della opacità e della mancanza di trasparenza di talune applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, si pone l’ulteriore questione di quale tipologia di consenso possa davvero ritenersi informato per il paziente e attraverso la prospettazione di quali rischi [22], considerato che nel parere del Comitato Nazionale per la [continua ..]


NOTE