Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'accettazione beneficiata del minore: profili problematici (di Luca Mandrioli, Professore a contratto – Università di Modena e Reggio Emilia)


Il presente contributo si propone di indagare gli aspetti problematici della accettazione ereditaria con beneficio di inventario che l’ordinamento impone nel caso in cui l’erede sia minorenne, trattandosi di soggetto da tutelare in quanto sprovvisto di capacità di agire, concentrandosi in particolare sui precetti centrali che regolamentano tale atto, ovverosia gli artt. 471, 484 e 489 cod. civ. Nondimeno, il contributo in rassegna, oltre ad affrontare il peculiare caso in cui il legale rappresentante sia assente oppure in conflitto di interessi, analizza le criticità più rilevanti che l’applicazione delle norme del Codice civile in tema di obbligata accettazione beneficiata da parte del minore determina con riguardo alla sorte dei diritti di quest'ultimo nel caso in cui il legale rappresentante sia inerte omettendo di effettuare la dichiarazione solenne di accettazione beneficiata ovvero di redigere successivamente l'inventario.

The acceptance under benefit of inventory by the minor: problematic issues

This contribution aims to investigate the problematic aspects of the acceptance of inheritance with the benefit of inventory that the law enforces in the event that the heir is a minor, being a subject to be protected as lacking the capacity to act, focusing in particular on the main rules that regulate this act, i.e. Articles 471, 484 and 489 of Italian Civil Code. Nonetheless, this contribution, in addition to facing the peculiar case in which the legal representative is absent or in conflict of interest, analyzes the most relevant critical issues that the application of the provisions of the Civil Code, in case of compulsory acceptance under benefit of inventory by the minor, determines with regard to the fate of the latter’s rights in the event that the legal representative is inactive by failing to make the solemn declaration of benefited acceptance or to subsequently draw up the inventory.

SOMMARIO:

1. Il minore che succede: aspetti introduttivi - 2. L’inerzia del legale rappresentante e la nomina del curatore speciale - 3. La sospensione della prescrizione di cui all’art. 2942, n. 1), cod. civ. - 4. L’accettazione beneficiata e il suo difficile inquadramento: la critica alla tesi del negozio complesso - 5. La dichiarazione solenne di cui all’art. 484 cod. civ. quale unico elemento costitutivo dell’accettazione beneficiata - 6. La decadenza dalla responsabilità limitata in ipotesi di mancata redazione dell’inventario - 7. I riflessi giuridici della costruzione dogmatica elaborata - 8. Spunti ricostruttivi per una nuova interpretazione dell’art. 489 cod. civ. - NOTE


1. Il minore che succede: aspetti introduttivi

Pur nella consapevolezza che in materia successoria la produzione scientifica è assai vasta, trattandosi di un àmbito che, sin dall’antichità, ha occupato gli sforzi profusi dagli studiosi del diritto civile, il fenomeno del subentro nei diritti e negli obblighi che facevano capo al de cuius, quando chiamato all’eredità è un minore, si presenta ancora oggi caratterizzato da profili di problematicità non del tutto sopiti. La ragione principale va individuata nella circostanza che il soggetto in questione non è destinatario di effetti successori comuni. La sua incapacità legale di agire è foriera di non poche deviazioni dalle regole generali che l’ordinamento ha dettato quando a succedere è, invece, una persona che ha raggiunto la maggiore età. Pur potendo il minore essere titolare di diritti e obblighi, al medesimo non è riconosciuta la capacità di manifestare in modo diretto e autonomo la propria volontà di acquisire ed esercitare i primi e, al tempo stesso, di assumere i secondi ovvero di rinunciare a subentrare nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi, che facevano capo al de cuius. Mentre le norme che disciplinano gli effetti successori ordinari sono destinate a regolamentare vicende dominate dall’intento egoistico dei privati, allorquando si sia al cospetto di un incapace a questo quadro si aggiungono disposizioni che coinvolgono interessi ritenuti dal legislatore di natura superiore, in quanto collegati a taluni aspetti del diritto di famiglia, volte a proteggere il minore da rischi e conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo sia patrimoniale che personale. Infatti, poiché l’erede subentra non solo nella titolarità di beni e diritti del defunto ma anche nell’obbligo di soddisfare i debiti e i vincoli ereditari, sul presupposto che questi ultimi possano anche superare il valore dei primi, il legislatore ha nel tempo avvertito sempre più la necessità di tutelare il chiamato all’eredità sprovvisto di capacità di agire. Ciò, evidentemente, con il proposito di evitare gli impatti negativi sulla situazione patrimoniale di quest’ultimo, dovendo tuttavia contemperare questa esigenza con quella di non compromettere eccessivamente le ragioni dei creditori dell’eredità e di quelli personali del minore stesso. Sebbene gli artt. 471, 484 e 489 [continua ..]


2. L’inerzia del legale rappresentante e la nomina del curatore speciale

È noto che sia l’accettazione ereditaria [1] che la rinuncia [2] sono attribuite ex art. 320 cod. civ., fino al compimento della maggiore età del minore o all’emancipazione, ai genitori, titolari in maniera congiunta della responsabilità genitoriale [3], oppure al singolo genitore che la esercita in maniera esclusiva. In particolare l’accettazione e la rinuncia a eredità e legati rientrano tra quegli atti di straordinaria amministrazione che i genitori non possono porre in essere se non per necessità o utilità evidente del figlio subordinatamente al­l’au­torizzazione del giudice tutelare [4], dovendosi considerare l’interesse del minore il faro che orienta la decisione circa gli atti da compiere [5] ed essendo del pari indubitabile che detti atti finiscono per riflettersi sulla composizione e, pertanto, sul valore del patrimonio dell’incapace [6]. Per tale ragione, sebbene – come si affronterà meglio nel prosieguo [7] – l’ordinamento giuridico preveda il vincolo dell’accettazione con beneficio di inventario in caso di chiamato all’eredità che sia minore d’età, con riguardo alla figura dei genitori che rappresentano il figlio non maggiorenne l’art. 320, comma 3, cod. civ. dispone comunque che il ricorso all’autorizzazione da parte del giudice tutelare sia obbligatorio, tanto laddove si volesse rinunziare all’eredità quanto in ipotesi di accettazione. Purtuttavia, il legale rappresentante del minore potrebbe rimanere inerte rispetto al compimento di uno dei suddetti atti, ovverosia restare in uno stato di inazione e inoperosità, sia essa volontaria o meno. Nel diritto l’inerzia esprime un concetto negativo di indifferenza, disinteresse e passività, concretantesi in un difetto di tutela del proprio diritto [8] o di quello del rappresentato, la quale si sostanzia in un comportamento giuridico permanente che consiste nel non esercizio della posizione soggettiva attiva che, se protratto per un certo tempo, ne determina l’estinzione [9]. La dottrina ha pure precisato come essa acquisisca rilevanza per l’or­di­namento qualora assuma i caratteri di un oggettivo contegno concludente nei confronti dei terzi che ragionevolmente vi fanno affidamento piuttosto che in virtù di una volontà interna al [continua ..]


3. La sospensione della prescrizione di cui all’art. 2942, n. 1), cod. civ.

Prima di addentrarci nel cuore del presente contributo, al fine di completare la disamina degli accadimenti che, oltre all’inerzia, possono palesarsi nel rapporto tra il minore e il suo legale rappresentante, è utile soffermarsi brevemente anche sugli eventi in grado di incidere sul decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte del minore stesso. In materia successoria opera l’art. 480 cod. civ., secondo cui, in relazione al diritto di accettare l’eredità, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. Di regola, esso decorre dal giorno dell’apertura della successione, che coincide, ai sensi dell’art. 456 cod. civ., con il momento della morte del de cuius, nel luogo dell’ultimo domicilio del medesimo, oppure, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Una volta che il diritto di accettare l’eredità si è prescritto, il chiamato non può più diventare erede di fronte ai terzi, agli eventuali coeredi o chiamati all’eredità, con evidenti effetti e ripercussioni nei confronti di essi oltre che dello Stato [20], essendo questi l’ultimo dei successori legittimi a cui sono devolute in modalità beneficiata, ai sensi degli artt. 565 e 586 cod. civ., le eredità vacanti in assenza di altri successibili. Sennonché la prescrizione è disciplinata in maniera particolare con riferimento alla situazione del minore non emancipato che si trovi privo di legale rappresentante [21], ad esempio, per decesso o interdizione di quest’ultimo. Difatti, l’art. 2942, n. 1), cod. civ. stabilisce che per i minori si attua la sospensione della prescrizione non solo per il periodo in cui sono privi di un legale rappresentante ma, altresì, per i sei mesi successivi alla nomina di un nuovo soggetto incaricato, qual è il tutore designato ai sensi degli artt. 346 ss. cod. civ. È, questo, il caso in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori oppure, benché viventi, essi non possano o non siano in grado di averne cura e di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni [22]. In aggiunta a detta fattispecie, la norma in esame prevede che la sospensione della prescrizione operi anche nei sei mesi che seguono la cessazione dell’incapacità [continua ..]


4. L’accettazione beneficiata e il suo difficile inquadramento: la critica alla tesi del negozio complesso

Al pari di quanto anticipato in apertura di questo contributo, i profili di maggior problematicità per il minore che succede hanno a che fare con la corretta individuazione del momento da cui decorrono gli effetti dell’accettazione beneficiata [31]. Prima di esaminare le conseguenze che si riflettono nella sfera del chiamato all’eredità che non ha ancora compiuto la maggiore età è, tuttavia, doveroso affrontare il dibattuto tema – stante l’obbligatoria accettazione beneficiata anche nel caso in cui appaia sussistere una hereditas lucrosa [32] – della struttura giuridica che caratterizza quest’ultima, posto che è proprio da una corretta ricostruzione della medesima che occorre prendere avvio per la soluzione dei vari interrogativi che questo istituto genera. Al riguardo, mentre un risalente indirizzo dottrinale – avallato da qualche isolata pronuncia giurisprudenziale [33] – era giunto a distinguere due negozi, ovverosia l’accettazione, con la quale si attuava la successione, da un lato, e la dichiarazione di volersi avvalere della limitazione di responsabilità generata dalla prima attraverso la redazione dell’inventario, dall’altro [34], nel tempo ha finito per prevalere il diverso orientamento secondo cui è possibile individuare nell’accettazione beneficiata una vicenda giuridica unica. In relazione ad essa non sono però mancate una serie di sfumature che hanno condotto a distinguere, nell’ambito del medesimo filone interpretativo, tra chi ha preferito parlare di atto complesso, nel quale vengono a fondersi l’in­tento di accettare l’eredità e il proposito di ottenere gli effetti beneficiati [35], e coloro che si sono invece orientati verso la costruzione di una fattispecie a formazione progressiva [36] ovvero, in altri casi ancora, hanno ritenuto che si tratti di un procedimento di accettazione beneficiata [37]. Rilevante è, sotto questo profilo, il ruolo assegnato al confezionamento dell’inventario, quale misura conservativa dei beni ereditari [38], attraverso il quale si procede sia a un accertamento materiale dei beni presenti nell’asse ereditario sia a una loro valutazione economica, evincendosi in ciò la finalità garantistica volta a tutelare i creditori che vantano pretese nei confronti [continua ..]


5. La dichiarazione solenne di cui all’art. 484 cod. civ. quale unico elemento costitutivo dell’accettazione beneficiata

Rigettata la tesi, senza dubbio prevalente in dottrina e giurisprudenza, del negozio complesso ovvero della fattispecie a formazione progressiva di cui si è cercato di cogliere, nel precedente paragrafo, i punti di debolezza e le argomentazioni non sempre convincenti utilizzate a sostegno della medesima, è ora necessario assumere una motivata posizione sul punto, stante la rilevanza che la ricostruzione della vicenda in commento occupa in ordine allo sviluppo dell’indagine intrapresa in questo contributo. Dall’esame condotto sulle disposizioni fino a ora analizzate pare possibile ricavare la seguente conclusione: l’accettazione con beneficio d’inventario è non solo un atto giuridico unico inscindibile [49] ma, qualora rispettosa dei requisiti di forma di cui all’art. 484 cod. civ., anche di per sé idonea a far acquisire al soggetto interessato, in via definitiva e stabile, la qualità di erede beneficiato. La stessa è, infatti, sempre espressa [50] poiché necessita di un’apposita dichiarazione formale e consiste, per l’appunto, in un atto negoziale che esprime la volontà del chiamato di ricevere quanto gli spetta [51]. Da tale negozio discendono quindi l’im­me­diato effetto limitativo della responsabilità e la contestuale separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede [52]; beneficio questo che, tuttavia, può essere perso qualora non venga compiuto l’inventario dei beni caduti in eredità nel rispetto dei termini fissati dalla legge [53]. Aderendo a questa impostazione – accolta anche dal Supremo Collegio in epoca ormai risalente [54] oltre che in alcune isolate pronunce della giurisprudenza di merito [55] – la limitazione di responsabilità dell’erede si manifesterebbe in virtù della dichiarazione e contestualmente a essa, mentre la mancata o tardiva formazione dell’inventario integrerebbe una mera causa di decadenza da tale vantaggio. Trascorso infruttuosamente il tempo per redigere l’inventario fissato dalla legge per i minori, il soggetto che ha accettato in via beneficiata decade non già dal diritto ereditario che ha definitivamente conseguito con l’accettazione, bensì dalla prerogativa della responsabilità limitata. La posizione soggettiva ereditaria è, infatti, acquistata dal [continua ..]


6. La decadenza dalla responsabilità limitata in ipotesi di mancata redazione dell’inventario

L’essere giunti ad ammettere, al pari di quanto concluso nel paragrafo precedente, che la mera accettazione beneficiata sia rappresentativa di un negozio di per sé idoneo a far acquisire fin da subito la qualità di erede al chiamato per effetto del subentro in universum ius defuncti trova, a giudizio di chi scrive, ulteriore supporto se si procede ad affrontare la questione da una diversa angolazione: quella della decadenza dal beneficio d’inventario. Di questo tema, con specifico riferimento al minore, si occupa l’art. 489 cod. civ. laddove afferma che egli non decade dal beneficio sino al compimento di un anno dalla maggiore età, potendo intervenire, a seguito del venir meno dell’incapacità, direttamente per conformarsi alle norme dettate in tema di beneficio d’inventario. In quest’ordine di idee appare allora inevitabile indagare, sul piano teorico e sistematico, il fenomeno giuridico della decadenza, il quale, quando riferito a un effetto, dovrebbe essere espressivo di una vicenda ascrivibile a qualche cosa che, da un certo momento in poi, si perde, nonostante si sia potuto goderne prima. L’espressione decadenza non è infatti, per quanto qui ci occupa, sinonimo di mancato acquisto – come si vorrebbe desumere dall’assenza di redazione dell’inventario aderendo alle tesi del negozio complesso o della fattispecie a formazione progressiva – o, se si preferisce, di privazione di un vantaggio di cui si sarebbe potuto disporre in futuro, tramite per l’appunto il compimento del suddetto atto indirizzato a perfezionare l’ac­cet­tazione, ma di perdita ex nunc della limitazione di responsabilità già acquisita da parte del soggetto interessato. Se così non fosse, nell’art. 489 cod. civ. il legislatore avrebbe dovuto sostituire all’espressione ‹‹non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario›› la dizione ‹‹restano chiamati all’eredità›› i minori che non si sono conformati, nei termini dettati dal precetto in esame, alle norme della Sezione II rubricata Del beneficio d’inventario, enfatizzando in tal modo non la perdita di un effetto già prodotto dalla dichiarazione di accettazione beneficiata quanto il venir meno della possibilità di goderne da un certo momento in poi. In definitiva, chi accetta con [continua ..]


7. I riflessi giuridici della costruzione dogmatica elaborata

La scelta fra le due diverse strutture dell’accettazione beneficiata – negozio unico dagli effetti immediati, da un lato, ovvero complesso o a formazione progressiva che necessita per la sua efficacia della funzione integratrice dell’inventario, dall’altro – si riflette inevitabilmente sulla realtà. L’essere giunti ad affermare che pure per il minore – al pari di qualunque chiamato maggiorenne che accetti con beneficio d’in­ventario – l’eredità si acquista da subito con la formale dichiarazione solenne ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, implica, sotto il profilo operativo, una prima considerazione: a decorrere da detta accettazione il legale rappresentante del minore potrà intraprendere tutte le azioni che l’ordinamento riserva in via esclusiva all’erede, che sono invece precluse al chiamato all’eredità. A tal proposito, pertanto, al minore spetterà innanzitutto la petitio hereditatis prevista dall’art. 533 cod. civ. al fine di permettere all’erede di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria nei confronti di chiunque possieda tutti o parte dei beni caduti in successione, allo scopo di ottenere la restituzione dei medesimi. Del pari, l’incapace sarà legittimato ad esperire l’azione di divisione ereditaria ai sensi dell’art. 713 cod. civ., con la quale ogni coerede può instare per lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni. Oltre alle suddette azioni previste dal Codice civile, al minore – sulla base della costruzione dogmatica a cui si è pervenuti – spetta, in quanto legittimario, la legittimazione attiva in ordine all’azione di cui al­l’art. 564, comma 1, cod. civ. volta alla reintegrazione della quota che risulti ridotta per effetto di donazioni e legati posti lesivamente in essere dal de cuius; azione che, per l’appunto, presuppone per il suo esercizio la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e la contestuale qualità di erede [79]. In secondo luogo la qualifica di erede conseguita dal minore con la dichiarazione di accettazione beneficiata di cui all’art. 484 cod. civ. impedirà, sulla base del principio di irrevocabilità [continua ..]


8. Spunti ricostruttivi per una nuova interpretazione dell’art. 489 cod. civ.

Più volte nel corso del presente contributo si è fatto rinvio al disposto contenuto nell’art. 489 cod. civ. e alla sua ratio di salvaguardare il patrimonio del minore da eventuali negligenze del legale rappresentante [88]. Qualora, infatti, quest’ultimo accetti l’eredità, una volta che sia stato debitamente autorizzato dal giudice tutelare, ma poi non compia per inerzia o trascuratezza l’inventario, lasciando in tal modo detto compito al minore allorché maggiorenne, quest’ultimo resterà comunque ancora protetto dall’ordinamento per lo spazio temporale di un anno successivo alla maggiore età affinché autonomamente possa scegliere quale condotta adottare e quale qualifica di erede, infine, assumere, se per l’appunto beneficiata o pura e semplice. Quanto supra esposto ha, per di più, condotto a ritenere che l’art. 489 cod. civ. sia una disposizione che introduce, in via d’eccezione, una proroga ex lege dei termini per il completamento dell’accettazione con beneficio d’inventario [89]. D’altronde, come è stato osservato, non sarebbe corretto equiparare la fattispecie in cui l’accettazione con beneficio d’inventario fosse il risultato di una decisione discrezionale della parte interessata con quella in corrispondenza della quale al chiamato all’eredità che volesse accettare l’istituto in commento operasse per legge [90]. Anche a giudizio della giurisprudenza di legittimità l’art. 489 cod. civ. va inteso come norma eccezionale che concerne, riguardo agli incapaci, l’adempimento del compimento del­l’in­ventario, disponendo in merito una disciplina specifica che si differenzia rispetto a quella ordinaria di cui agli artt. 485 e 487 cod. civ [91]. Sennonché, a tal proposito, vi è da dubitare che l’eccezionale prolungamento dei tempi per la redazione dell’inventario integri una vera e propria proroga dell’ordinario termine – che per il minore, infatti, non è altrove disposto – trattandosi per la verità di una peculiare previsione in considerazione dello specifico status del chiamato all’eredità. E ciò, a maggior ragione, in forza del principio secondo cui gli artt. 485 e 487 cod. civ. non si applicano, come già accennato in questo contributo, al [continua ..]


NOTE