Jus CivileISSN 2421-2563
G. Giappichelli Editore

L'ausilio dell'intelligenza artificiale, nella gestione del patrimonio digitale (di Francesco Mastroberardino, Notaio)


L'Autore esamina le possibilità di impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale – concetto tuttora alquanto indefinito, e privo di definizione normativa – nella gestione del patrimonio digitale. Dopo una breve analisi del concetto di dati personali, e del loro possibile significato economico, diretto o indiretto, l'Autore si sofferma sull’utilizzo dello strumento del contratto in tale ambito. A tal proposito, vengono esaminate le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, nella complessa gestione di dati e averi digitali, anche a fronte della recente introduzione, nell’ordinamento giuridico italiano, dell'art. 2-terdecies, D. Lgs. n. 196/2003, sulla scorta di quanto offerto dal Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.).

The employment of artificial intelligence in the management of digital assets

The Author examines the opportunities of using artificial intelligence technologies a relatively novel concept that hasnt been defined yet in the current legislation in the management of digital assets. After a brief analysis of the concept of personal data, and their possible economic relevance, direct or indirect, the Author focuses on the employment of the instrument of contract in this area of interest. For this reason, some practical applications of artificial intelligence in the complex management of digital data and assets are examined, especially considered the recent introduction of art. 2-terdecies, D. Lgs. n. 196/2003 into the Italian legal system, based on the regulation provided by Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.).

COMMENTO

Sommario:

1. L’intelligenza artificiale: un nuovo attore, nella scena giuridica moderna? - 2. I dati personali, e gli averi digitali, nella sfera informatica - 3. L’impiego del contratto, e l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, nella gestione dei dati personali, e degli averi digitali - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. L’intelligenza artificiale: un nuovo attore, nella scena giuridica moderna?

«Siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste esser soppresso, sostituito da qualche meccanismo?» [1]. Già Pirandello, al principio del secolo scorso, si interrogava sulle sòrti dell’operato dell’uomo, e sull’utilità di un suo intervento, al cospetto dell’ausilio offerto dalla tecnologia, forte del suo inesorabile incedere. Accanto alla letteratura, nel medesimo periodo, anche la dottrina giuridica – la quale, in molte occasioni, veste gli abiti di spettatore, e, a seguire, di attore privilegiato, immediatamente coinvolto nelle evoluzioni della società – si poneva i medesimi quesiti, benché, pare quasi superfluo sottolinearlo, riferibili a situazioni paragonabili, soltanto in minima parte, all’attuale condizione umana, arricchita dalle più recenti evoluzioni della tecnica. A tal proposito, Antonio Cicu, riflettendo su di un tema, tuttora attuale, come quello della stipulazione di contratti, per il tramite di automi, definiva questi ultimi, nella prospettiva giuridica, alla stregua di «ogni meccanismo […] che rende possibile l’esecuzione di una prestazione senza l’intervento diretto del­l’opera del prestante» [2]. Certo, le riflessioni del tempo si concentravano, sostanzialmente, sull’impiego della tecnologia, allora intesa quale semplice tecnica meccanica, ovvero uno strumento utile per l’esecuzione materiale di attività dal sapore, e significato, su tutto, pratico, ma capaci di determinare, al contempo, risvolti giuridici, non sempre di mero contorno. Uno strumento che, pertanto, veniva, solitamente, impiegato per la ripetizione di determinate azioni, sulla base di quanto già definito dalla volontà umana. Chi scriveva, al tempo, non poteva certo figurarsi le opportunità, che sarebbero state, poi, concesse dallo sviluppo tecnologico, giunto, oggi, alla definizione di una nuova figura, dai contorni incerti, e dalle possibilità applicative, apparentemente, illimitate: l’intelligenza artificiale. Non è dato rinvenire, al momento, una legislazione uniforme dedicata al tema dell’intelligenza artificiale, come, del pari, manca una sua definizione univoca [3]. Come, recentemente, osservato dalla Commissione Europea [4], tra il 1955 – anno in [continua ..]


2. I dati personali, e gli averi digitali, nella sfera informatica

Giova, ora, soffermarsi, seppur brevemente, sul vasto ed eterogeneo insieme dei dati personali, per approfondire le commistioni capaci di intrecciarne l’esistenza con il tema delle tecnologie di intelligenza artificiale, e che ne contraddistinguono l’intrinseca natura. Al lume di codesto inquadramento, i dati personali debbono essere considerati nella loro usuale collocazione, e, in particolare, vanno osservati all’interno della realtà informatica, quella stessa realtà in cui essi sono, con sempre maggiore frequenza, coinvolti. In primo luogo, occorre tenere a mente una distinzione di fondo, necessaria per indagare il tema, giacché il concetto di “privacy”, e la multiforme essenza dei così detti “dati personali”, termini il cui utilizzo viene, spesso, e impropriamente, confuso, non possono essere considerati sinonimi [17]. In particolare, la materia, che ruota attorno ai dati personali, e al loro trattamento, si contraddistingue per un’ampiezza, giocoforza, maggiore, rispetto al concetto di riservatezza, o di quello di privacy, nonostante gli indubbî punti di contatto, che gli stessi condividono. Proprio a tal proposito, se, in un primo momento, la considerazione giuridica della privacy doveva intendersi limitata al semplice “diritto a essere lasciati soli” (“right to be alone”), la riflessione sul tema si è evoluta nel tempo, al punto da arricchirne il significato, suggerendo quello di “autodeterminazione informativa”, che pare, ora, più appropriato ad accogliere le molteplici sfaccettature emergenti in tema. In virtù di codesta espressione, si intende fare riferimento al ben più ampio potere, riconosciuto in capo a ciascun individuo, di mantenere il controllo sui proprî dati, e sulle informazioni attinenti alla propria persona. Una considerazione, quest’ultima, che trova origine, su tutto, nella «Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» [18], e che, successivamente, ha rinvenuto terreno fertile nella legislazione, non soltanto sovranazionale, ma anche in quella accolta all’interno dei confini dei singoli Stati membri dell’Unione Europea. I settori coinvolti dal trattamento dei dati, [continua ..]


3. L’impiego del contratto, e l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, nella gestione dei dati personali, e degli averi digitali

Al cospetto della complessa, e sfaccettata, realtà offerta dalle attuali possibilità della tecnica, è facile notare come i novelli strumenti di intelligenza artificiale si trovino, giocoforza, coinvolti nella custodia di una sconfinata moltitudine di informazioni, e dati, in forma digitale. Solitamente, in relazione a tale attività di gestione, fornisce il proprio ausilio, e indispensabile sostegno, il contratto, capace di mostrarsi quale strumento utile per agevolare l’amministrazione, e la trasmissione, di siffatti elementi informatici, i quali, a loro volta, e di conseguenza, divengono l’oggetto immediato del contratto al quale afferiscono. Si consideri come, di per sé, la semplice collocazione degli averi digitali, negli spazî informatici offerti in rete, sottenda, necessariamente, un accordo, teso alla custodia dei medesimi beni, alla quale si accompagna una gestione, non di rado, affidata ad algoritmi, quelle complesse combinazioni di istruzioni, che debbono essere applicate per eseguire una determinata operazione, o per la risoluzione di un problema, e che vengono tipicamente impiegate dalle tecnologie di intelligenza artificiale, per il loro stesso funzionamento. Contratti, quelli poc’anzi evocati, di frequente ricorrenza nella prassi, capaci di tingersi di contenuti differenti, e che ben potrebbero essere ricondotti ad alcuni schemi negoziali, già conosciuti all’interno del nostro ordinamento giuridico, pur corretti dalle caratteristiche pattuizioni, generalmente diffuse in rete, secondo i modelli predisposti dai service provider. Un’operazione, quest’ultima, senza dubbio utile a desumere, almeno in parte, la disciplina di legge applicabile alle molteplici fattispecie in grado di presentarsi al giurista, ché, altrimenti, questa sarebbe lasciata alla mercé della sola volontà dei paciscenti [28]. Si pensi, a modo di esempio, alla regolamentazione dedicata ai contratti di locazione (artt. 1571 ss. cod. civ.), deposito (artt. 1766 ss. cod. civ.), comodato (artt. 1803 ss., cod. civ.), al servizio di cassette di sicurezza (artt. 1839 ss. cod. civ.), trame che possono essere richiamate, financo a fronte del semplice impiego degli spazî di memoria in rete (il così detto cloud), al fine della conservazione online degli averi informatici. Un ausilio normativo, quello appena rammentato, che pare utile per colmare gran parte dei vuoti [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

La scena giuridica attuale, lo si è già notato, è alquanto eterogenea, e, per certi versi, incapace di offrire indicazioni certe all’operatore del diritto, e, in misura per giunta minore, al comune consociato. Peraltro, a quest’ultimo, durante la fase di contrattazione con i fornitori di servizî in rete, spesso, non è riconosciuto alcun potere, se non in sede di successivo, ed eventuale, contenzioso. All’interno di un simile contesto, gli argomenti legati ai temi offerti dal patrimonio digitale, e all’influsso che su di esso esercita l’intelligenza artificiale, specie nel momento della sua gestione, risultano governati, principalmente, dalla volontà delle parti. In codesta materia, le lacune normative sono, tuttora, diffuse, e assai ampie. Il rimedio a simili mancanze, pertanto, e di norma, viene affidato all’elemento negoziale, non di rado lasciato alla più libera contrattazione delle parti [48], più adeguata a far fronte alle esigenze del caso. Una soluzione, quest’ultima, che si dimostra auspicabile, per l’elasticità di cui è dotata, purché la sua applicazione sia improntata al principio di equità, e svincolata dai rapporti di forza, che guidano le parti nelle contrattazioni in rete. Un auspicio, quest’ultimo, desumibile dal fatto che una disciplina di legge, appositamente dedicata a taluni temi, fiorenti attorno alla tecnologia, rischierebbe di divenire, ben presto, obsoleta, esponendosi alla necessità di un inseguimento, senza sosta, del progresso tecnologico. In un simile àmbito, l’unica possibilità di legislazione, comunque necessaria, quanto meno per la definizione dei confini di azione riservati agli agenti, all’interno di codesti settori, si dovrebbe limitare a una disciplina neutra [49], insuscettibile di variazioni, al cospetto del mutamento della società, e, ancor di più, delle possibilità offerte dalla tecnica, ché, altrimenti, il suo intervento sarebbe utile soltanto per un breve periodo di tempo. Al contempo, questa stessa virtù si mostrerebbe, in qualche modo, carente, considerata la probabile incapacità di pieno adeguamento a ogni situazione, in grado di manifestarsi in fatto, e suscettibile di considerazione giuridica. Eppure, pare questo l’approdo maggiormente auspicabile in codesto àmbito, specie a [continua ..]


NOTE